scopriamo insieme quale sarà :
In questi ultimi mesi con la sentenza del TAR si è concretizzato per l’ amministrazione comunale di Verona e per AGSM l’ inizio dei lavori per l’ installazione di altri due forni con tecnologia a griglia a Ca’ del Bue, questo accordo consiste nell’ investimento di circa 120 mil di euro da parte di un’ azienda spagnola Urbaser la quale gestirà per 25 anni un’ impianto che a pieno regime consentirà di trattare circa 190.000 tonnellate/anno ( dati bando di gara ).
A questo nuovo impianto bisognerà aggiungere la riattivazione a pieno regime dei vecchi forni a letto fluido che ,per la tecnologia utilizzata ,verranno sfruttati per il trattamento di non meglio specificati rifiuti provenienti da attività industriale ( fanghi industriali ).
Secondo i dati ISTAT del 2010 e i dati Demografici del Comune Verona possiamo ricavare i seguenti dati :
Il comune di Verona produce annualmente circa 145.000 ton di rifiuti all’ anno, il 50,1% di questi viene riciclato il quantitativo che rimane da smaltire è di 72.500 ton circa 1/3 della capacità di gestione dell’ impianto. Significa che bisognerà trattare i rifiuti di tutta la provincia e non solo per mantenere i valori di trattamento indicato nell’ accordo tra le parti.
Da questi dati si evince inoltre che dovranno essere riversati nell’ impianto almeno 500/600 Ton al giorno ( compresi il sabato e la domenica ), questo comporterà un considerevole aumento del traffico pesante verso la zona di destinazione.
Dalla combustione delle 190.000 ton si ottiene un residuo di ceneri di circa il 30% ( 57.000 ton ) composto nelle seguenti percentuali :
- Una quota che varia dal 3% ( 1.710 ton ) al 5% ( 2.850 ton ) sarà di materiale pericoloso che ad oggi può essere conferito solo presso una discarica del Piemonte
- Le rimanenti 55.000 ton saranno stoccate in una nuova discarica
Per quanto riguarda il rapporto tra le emissioni di polveri ultrafini e la salute umana ad oggi non esistano prove scientificamente valide della loro pericolosità per cui dovremmo attendere almeno un altro decennio per comprenderne gli effetti.
All’interno del Rapporto “Ambiente Italia 2009” curato dall’Istituto di Ricerche Ambiente Italia e da Legambiente, nel capitolo “Polveri ultrasottili, nanoparticelle o nanopolveri?”, a firma di Lucia Venturi, per anni Responsabile Scientifico dell’Associazione, viene ribadito che “le conoscenze disponibili sono scarse e frammentarie” per questo motivo il cittadino diventerà la cavia su cui verificare il suo stato di salute tra 15-20 anni.
Per questo motivo si è deciso di creare un punto 0 dal momento della messa in servizio dell’ impianto per verificare successivamente i dati di inquinamento e gli eventuali danni sulla salute del cittadino. Questo approccio , a mio avviso, si discosta da quanto indicato negli articoli 3-ter ( principio dell’ azione ambientale ) , 3-quater ( principio dello sviluppo sostenibile ) e art. 4 ( Finalità ) del D.Lgs152-06.
Sulla base della gara di Appalto e del progetto presentato da cittadino di Verona vorrei porre alcune domande alla nostra amministrazione e al Sindaco:
Il Sindaco Tosi ha sempre affermato “ padroni in casa propria"; per quale motivo abbiamo costruito un’ inceneritore sovradimensionato per le nostre necessità gestito da un’ azienda Estera ? Nessuno chiama il proprio vicino per farsi portare la pattumiera in casa.
· Quali sono le tipologie di rifiuti ( codice CER ) che verranno gestiti dai forni a letto fluido di vecchia generazione ? L’ indicazione fanghi industriali risulta essere generica.
· Quanto vale la penale che il comune dovrebbe pagare se non viene garantito il regime di trattamento concordato
· A quanto corrisponde l’ introito per AGSM e il Comune a seguito dell’ accordo con Urbaser ?
· A quanto ammontano i costi accessori per l’ amministrazione pubblica : smaltimento delle ceneri, monitoraggio sanitario, maggiore transito veicoli pesanti ( manutenzione delle strade ) ecc..?
Nel caso che questo impianto , che ricordo essere un’ inceneritore , diventi fonte di inquinamento a chi spetterà pagare ?
( Riporto quanto indicato nel D.lgs 152-06 in cui si riporta quanto segue :Vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, che, in vista di questa finalità, «istituisce un quadro per la responsabilità ambientale» basato sul principio «chi inquina pagaGrigoletti Luigi
Via Torrente Vecchio 17 - Verona
